Imposta di soggiorno
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere situate nel territorio dei Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, San Benigno, San Mauro, Settimo, Volpiano.L’applicazione dell’imposta, così come regolamentata con D.C.U. n. 25 del 30.11.2011, D.C.U. 17 del 18.07.12 e D.G.U. n. 15 del 20.12.2011, decorre dal 16 gennaio 2012 secondo quanto di seguito indicato:
Alberghi, bed&breakfast, campeggi, ecc.
Entità dell’imposta di soggiorno: € 0,40 per ogni stella per notte
Agriturismi, alloggi vacanze, ostelli per la gioventù e case vacanza, foresterie, esercizi di affittacamere, ecc.
Entità dell’imposta di soggiorno: € 0,40 per ogni notte
L’imposta è dovuta esclusivamente da soggetti non residenti nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione.
Maggiori informazioni sono reperibili nel regolamento di applicazione dell’imposta e nell’informativa reperibile nella presente pagina web.
Tra i documenti scaricabili dal sito è presente l’elenco delle domande più frequenti poste dai titolari di strutture ricettive, con relative risposte.
Dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno (Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell’Economia e delle Finanze)
Entro il 30 giugno 2022 i titolari delle imprese ricettive devono presentare, esclusivamente per via telematica, la dichiarazione annuale relativa all’imposta di soggiorno, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Si rimanda al comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze per maggiori informazioni.
La dichiarazione è relativa all’anno impositivo precedente.
Esclusivamente per l’anno 2022, entro la data di cui sopra, dovrà essere presentata sia la dichiarazione per l’anno 2021 sia quella dell’anno 2020.
La disposizione prevede anche che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Restano invariati gli obblighi di comunicazione dei rendiconti trimestrali e dei relativi versamenti, da effettuare all’Unione NET ai sensi del vigente Regolamento dell’imposta.
Modello e istruzioni per la compilazione
Sospensione imposta di soggiorno ottobre 2020/giugno 2021
Allo scopo di attuare forme di fattivo sostegno alle imprese ricettive per le difficoltà affrontate dal settore turistico nell’ambito della pandemia da COVID 19, la Giunta dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino ha sospenso l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno per il periodo ottobre 2020/giugno 2021.
Il periodo di sospensione di cui sopra ha termine il 30 giugno 2021 e, pertanto, l’imposta dovrà nuovamente essere applicata a partire dal 1 luglio 2021.
Modalità di versamento imposta di soggiorno
L’imposta di soggiorno dovrà essere versata sul seguente conto corrente:
Tesoreria dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino: UniCredit SpA agenzia di Settimo Torinese Via Italia n. 61
IBAN: IT 45 D 02008 31039 000101648158
BIC SWIFT per bonifici dall’estero: UNCRITM1EC6
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Imposta di Soggiorno - domande frequenti (85 KB | pdf )
- Informativa Imposta Soggiorno Unione (36 KB | pdf )
- Informativa Imposta Soggiorno Unione - inglese (34 KB | pdf )
- Mod. 1 - Foglio riepilogativo Imposta soggiorno (89 KB | pdf )
- Mod. 2 - Modello resa del conto imposta di soggiorno (.xls) (26 KB | xls )
- Mod. 3 - Dichiarazione annuale spese per rimborso imposta soggiorno (106 KB | pdf )
- Note per la compilazione Conto Agenti Contabili Imposta Soggiorno (35 KB | pdf )
- Regolamento imposta di soggiorno luglio 2012 (54 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
10 Giugno 2022, 16:30