Imposta di soggiorno
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere situate nel territorio di tutti i comuni aderenti.
L’applicazione dell’imposta decorre dal 16 gennaio 2012 secondo quanto di seguito indicato:
Alberghi, bed&breakfast, campeggi, ecc.
Entità dell’imposta di soggiorno: € 0,40 per ogni stella per notte
Agriturismi, alloggi vacanze, ostelli per la gioventù e case vacanza, foresterie, esercizi di affittacamere, ecc.
Entità dell’imposta di soggiorno: € 0,40 per ogni notte
L’imposta è dovuta esclusivamente da soggetti non residenti nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione.
Maggiori informazioni sono reperibili nel regolamento di applicazione dell’imposta (ultimo aggiornamento: maggio 2025) e nell’informativa reperibile nella presente pagina web in italiano e in inglese.
Tra i documenti scaricabili dal sito è presente l’elenco delle domande più frequenti poste dai titolari di strutture ricettive, con relative risposte.
Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Il Consiglio dell’Unione NET, con deliberazione n. 5 del 29.04.2025, ha approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, che introduce diverse semplificazioni degli adempimenti posti in capo alle imprese ricettive.
La principale riguarda le strutture con modesti flussi di clientela: qualora l’importo dell’imposta da riversare trimestralmente all’Unione sia inferiore a € 250,00, tale somma può essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre successivo, innalzando in tal modo la soglia precedentemente fissata a € 100,00.
Le modifiche introdotte, che ricomprendono la semplificazione delle modalità di rimborso, la gestione informatizzata dei flussi comunicativi nonché chiarimenti e aggiornamenti delle previsioni regolamentari, troveranno applicazione dal 01.07.2025 sul territorio di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione.
Modalità di rendicontazione periodica tramite software gestionale
I dati riferiti agli alloggiati devono essere comunicati trimestralmente all’Unione NET in concomitanza con il riversamento di quanto incassato dalle strutture ricettive, secondo le seguenti scadenze:
- gennaio-marzo entro il 15 aprile dell’anno in corso
- aprile-giugno entro il 15 luglio dell’anno in corso
- luglio-settembre entro il 15 ottobre dell’anno in corso
- ottobre-dicembre entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui non si registrino presenze nel trimestre o qualora l’importo incassato sia inferiore a € 250,00 (dal 01.07.2025 viene innalzata la precedente soglia di € 100,00).
L’Unione NET mette gratuitamente a disposizione delle strutture ricettive un nuovo strumento che dovrà essere utilizzato per la rendicontazione periodica: il software denominato “StayTour” disponibile all’indirizzo https://imposta-soggiorno.org/unionenet/
L’accesso al sistema è gratuito e dovrà essere effettuato con SPID.
Una volta trasmessa la rendicontazione utilizzando il portale di cui sopra ed effettuato il riversamento della somma dovuta all’Unione, non si renderà necessario trasmettere documenti via mail.
Le strutture ricettive non ancora accreditate possono chiedere l’attivazione trasmettendo alla mail protocollo@unionenet.it l’apposita tabella MODELLO.
Dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno (Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell’Economia e delle Finanze)
Entro il 30 giugno di ogni anno i titolari delle imprese ricettive devono presentare, esclusivamente per via telematica, la dichiarazione annuale relativa all’imposta di soggiorno, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Si rimanda al comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze per maggiori informazioni.
La dichiarazione è relativa all’anno impositivo precedente.
La disposizione prevede anche che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Restano invariati gli obblighi di comunicazione dei rendiconti trimestrali e dei relativi versamenti, da effettuare all’Unione NET ai sensi del vigente Regolamento dell’imposta.
Modalità di versamento imposta di soggiorno
L’imposta di soggiorno dovrà essere versata sul seguente conto corrente:
Tesoreria dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino: UniCredit SpA agenzia di Settimo Torinese Via Italia n. 61
IBAN: IT 45 D 02008 31039 000101648158
BIC SWIFT per bonifici dall’estero: UNCRITM1EC6
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Imposta di Soggiorno - domande frequenti (128 KB | pdf )
- Informativa Imposta Soggiorno Unione (126 KB | pdf )
- Informativa Imposta Soggiorno Unione - inglese (127 KB | pdf )
- Mod. 3 - Dichiarazione annuale spese per rimborso imposta soggiorno (106 KB | pdf )
- Note per la compilazione Conto Agenti Contabili Imposta Soggiorno (35 KB | pdf )
- Regolamento imposta di soggiorno luglio 2012 (54 KB | pdf ) scadenza il 30/06/2025
- Regolamento imposta di soggiorno luglio 2025 (218 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
12 Maggio 2025, 11:01