Accesso civico

Accesso civico
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@unionenet.it
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unionenet@pcert.it
  • tramite posta ordinaria: Via Roma 3 – Settimo T.se
  • tramite fax al 0118028952


Il procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del settore interessato.

Il Responsabile, entro trenta giorni, provvede a far pubblicare nel sito web www.unionenet.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.


Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede a far pubblicare nel sito web www.unionenet.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Tutela dell’accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

L’accesso “generalizzato”

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 (modificato dall’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 97/2016), regola la nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.
Con il rinnovato decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d.. FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Si sottolinea come l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Soggetto titolare del potere sostitutivo
Responsabile per l’Anticorruzione e per la Trasparenza
Dott.ssa Ulrica Sugliano
011.42.11.106
ulrica.sugliano@unionenet.it

Documenti scaricabili

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  1. Accesso Civico - istanza (13 KB | pdf )
  2. Registro accesso civico generalizzato (12 KB | pdf )
  3. Registro accesso civico semplice (6 KB | pdf )
  4. Richiesta accesso civico generalizzato (102 KB | pdf )

Ultimo aggiornamento

12 Giugno 2020, 10:51